Milano, 23.03.2017

Cumulo Assicurativo

L’art. 1 c. 195 della legge di bilancio per il 2017 (l. n. 232/2016) ha esteso la facoltà di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti, presenti in diverse gestioni previdenziali, ai fini del conseguimento di un’unica pensione.
A partire dal 1 gennaio 2017, a seguito della modifica dell’art. 1 c. 239 della l. 228/2012, possono infatti esercitare tale facoltà gli iscritti a due o più forme assicurative gestite dall’Inps (lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata e forme sostitutive ed esclusive), gli iscritti alle Casse professionali (Dlgs n. 509/1994 e Dlgs n. 103/1996) e i soggetti in possesso dei requisiti contributivi (20 anni) per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate.
Con la circolare n. 60/2017 l’Inps fornisce le prime istruzioni applicative della norma sul cumulo, così come modificata dalla legge di bilancio 2017; rinviate invece ad una successiva circolare le istruzioni applicative per i casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti presso le Casse professionali.
L’istituto previdenziale entra nel merito dell’ampio campo applicativo del nuovo regime per il conseguimento “in cumulo” della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata, della pensione indiretta ai superstiti, dei trattamenti di inabilità.
In particolare, come sopra accennato, possono ora conseguire la pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito anche coloro che abbiano raggiunto i 20 anni di contribuzione in una delle gestioni; facoltà finora non riconosciuta ai lavoratori/trici sebbene non si fosse ancora titolari di pensione.
Dal 1 gennaio 2017, si potrà maturare il diritto alla pensione anticipata con 41/42 anni e 10 mesi di contributi. Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda. Inoltre, per conseguire la pensione anticipata, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
L’Istituto precisa che la decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata non può essere anteriore al 1 febbraio 2017.
La facoltà di cumulo può essere altresì esercitata dai superstiti di un lavoratore deceduto dal 1 gennaio 2017, al fine di conseguire la pensione indiretta anche nel caso in cui quest’ultimo abbia già maturato i requisiti per il diritto autonomo alla pensione in una delle gestioni. La decorrenza della pensione, in questo caso, è dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Estesa la facoltà di cumulo per conseguire i trattamenti di inabilità anche da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni. La decorrenza dei trattamenti di inabilità varia a seconda delle gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Nella circolare dell’Inps ci si sofferma anche sulla valutazione della contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i regolamenti comunitari di sicurezza sociale oppure nei Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali, ai fini del diritto alle prestazioni di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in regime di cumulo. Il cumulo è possibile soltanto se risulta perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per la totalizzazione internazionale.
In caso di domande di pensione in totalizzazione, presentate in data anteriore il 1 gennaio 2017 ed il cui procedimento amministrativo non sia ancora concluso, è possibile rinunciare a tale domanda e accedere al trattamento pensionistico in cumulo. Tale rinuncia può essere effettuata anche dai superstiti di assicurato.
Parimenti, possono inoltrare domanda di rinuncia anche coloro che, pur avendo in corso un provvedimento di ricongiunzione onerosa (artt. 1 e 2 della l. 29/1979), non hanno ancora perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto, sempre che abbiano già perfezionato un diritto a pensione in cumulo.
In tal caso, fermo restando la rinuncia alla domanda di ricongiunzione effettuata entro il 1 gennaio 2018, è prevista la restituzione delle quote versate in quattro rate annuali.
La circolare dell’Inps non si sofferma sull’applicazione del cumulo gratuito anche nel caso di pensionamento anticipato con 41 anni per i lavoratori precoci, così come esplicitamente richiesto, nei giorni scorsi, dalle Organizzazioni sindacali in sede di incontro con il Ministero del Lavoro. Aspetto questo che ci auguriamo venga chiarito al più presto e su cui insieme alla Cisl vigileremo attentamente.

Opzione Donna
L’Inps con messaggio n° 1182/2017, fornisce ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla Legge di Bilancio 2017 n° 232/2016, che all’art. 1 commi 222 e 223 ha esteso la platea delle lavoratrici che possono andare in pensione utilizzando il sistema “regime opzione donna” introdotto dalla L. 243/2004, la quale permetteva alle lavoratrici dipendenti, nonché alle lavoratrici autonome la possibilità di uscire dal mondo del lavoro una volta che avevano raggiunto determinati requisiti anagrafici e contributivi, entro il 31 dicembre 2015 (57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome, con una anzianità contributiva pari o superiore ai 35 anni).
Come detto la L. n° 232/16, ha esteso tale possibilità, a quelle lavoratrici che per effetto dell’adeguamento alla variazione della speranza di vita non hanno maturato per pochi mesi, i requisiti entro il termine stabilito.
Ne consegue che possono esercitare la facoltà di utilizzare il regime opzione donna, tutte quelle lavoratrici che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore ai 35 anni (per le gestioni esclusive dell’Ago servono 34 anni 11 mesi e 16 giorni) e abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 2015 i 57 anni di età se dipendenti o 58 anni se lavoratrici autonome.
Rimangono invariate le principali caratteristiche di tale modalità di accesso al pensionamento, prima tra tutte quelle del calcolo dell’assegno che viene effettuato solamente mediante il sistema contributivo.
Restano ferme le cosiddette “finestre mobili”, cioè la decorrenza del trattamento pensionistico legato al trascorrere di un certo numero di mesi dal raggiungimento dei requisiti utili per l’accesso alla pensione: in pratica, le lavoratrici dipendenti devono attendere 12 mesi per ottenere l’assegno pensionistico dal raggiungimento del diritto, mentre le lavoratrici autonome devono attendere 18 mesi.
Una volta maturati i requisiti grazie al regime dell’opzione donna, le interessate potranno presentare la domanda di pensione di anzianità in qualsiasi momento, anche successivo all’apertura della “finestra mobile”.
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